Esaving offre ai propri clienti la possibilità di cedere i crediti d’imposta e di ottenere la liquidità in un’unica soluzione.
Il Superbonus al 110% è un’importante agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi su: immobili residenziali - in ambito di efficienza energetica - interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e altre spese per attività tecniche come ad esempio le asseverazioni, i visti di conformità e gli oneri progettuali.
Per poter beneficiare di questo strumento finanziario per la cessione del credito, è necessario completare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
RICHIEDI INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE
oppure scriveteci al seguente indirizzo email superbonus@esaving.eu
VALIDITA’
Dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021
REQUISITITI PRINCIPALI
Detrazione fiscale IRPEF in 5 rate annuali (quote di pari importo)
Avere base contributiva in Italia ed essere fiscalmente in regola (committente ed esecutori)
Garantire il miglioramento di almeno 2 Classi Energetiche dell’edificio esistente, con Attestato di Prestazione Energetica (APE), oppure, di 1 Classe Energetica se l’edificio è in Classe A3
SOGGETTI AMMESSI
Proprietario dell'abitazione
Famigliare del possessore o detentore dell'immobile
Titolare di diritto reale di godimento (es. usufruttuario)
Inquilino con contratto di locazione o in comodato d’uso
Abitanti in edifici di:
· Istituti autonomi case popolari (IACP) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa o Enti con requisiti di "house providing"
· Onlus, organizzazioni “no profit”, associazioni di utilità sociale e volontariato
· Associazioni e società sportive dilettantistiche, per i soli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi
· Comunità energetiche rinnovabili costituite come enti «non commerciali»
Lavoratori autonomi con attività di impresa in condominio, per i soli lavori sulle parti comuni dell’edificio, purché almeno il 50% della superficie complessiva sia destinata ad uso residenziale (risoluzione Ag.E. n.34/E/2020)
EDIFICI AMMESSI
Condomìni
Prime Case Unifamiliari e Plurifamiliari in Condominio purché funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera)
Seconde Case Unifamiliari e Plurifamiliari (es. case a schiera autonome o appartamenti in condominio)
Edifici con vincoli normativi, urbanistici e ambientali
Edifici del Terzo Settore
Immobili o parti di essi di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, adibiti a Spogliatoi
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A9) se «aperti al pubblico»
Edifici demoliti e ricostruiti mantenendo la volumetria iniziale, accatastati, abitabili e riscaldati con impianto termico
Nota: per un proprietario lavori ammessi su massimo due unità immobiliari, anche se nessuna di queste sia abitazione principale.
Ammessi sempre i lavori effettuati sulle parti comuni in condominio, ove presente un immobile di proprietà.
INTERVENTI TRAINANTI
Isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro edilizio o parti di edifici esistenti, su almeno il 25% della superficie disperdente lorda.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti “Centralizzati”, per il riscaldamento, il raffrescamento o produzione ACS con:
- Caldaie a Condensazione (Classe A)
- Pompe di Calore
- Sistemi Ibridi
- Scaldacqua a Pompa di Calore (sostituzione scaldacqua tradizionali)
- Collettori Solari Termici (anche nuova installazione)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti “Autonomi”, per il riscaldamento, il raffrescamento o produzione ACS con:
- Caldaie a Condensazione (Classe A)
- Pompe di Calore (anche condizionatori Split)
- Sistemi Ibridi
- Scaldacqua a Pompa di Calore (sostituzione scaldacqua tradizionali)
- Collettori Solari Termici (anche nuova installazione)
- Caldaie a Biomassa (anche nuova installazione, certificazione ambientale 5 Stelle, installate in aree non metanizzate e in comuni non sottoposti ad infrazione EU sulla qualità dell’aria)
Limiti di spesa
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m2 per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
(9) Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore
INTERVENTI NON TRAINANTI AMMESSI
Interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione di serramenti)
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Nota: Per usufruire del Superbonus, questi interventi devono essere abbinati ad almeno un intervento “trainante”
FOTOVOLTAICO
E’ ammesso al Superbonus, se abbinato ad almeno un intervento «TRAINANTE»
I requisiti richiesti per l’agevolazione dell’impianto Fotovoltaico sono:
essere installato sull’edificio
essere connesso in rete (NON OFF-GRID)
cedere al GSE la quota di elettricità non auto-consumata
Limiti di spesa
La spesa max ammissibile è di 48.000 € con max 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Nel caso di installazione nell’ambito di una ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, i massimali unitari sono ridotti a 1.600€ per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
è possibile l’installazione anche di sistemi di accumulo a batteria:
La spesa massima ammissibile per l’accumulo è di 1.000 € per KWh di capacità nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
e di sistemi per la ricarica di veicoli elettrici:
2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine.
1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione per il fotovoltaico, non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, europee o nazionali.
SPESE AMMESSE
Realizzazione interventi «trainanti» e «trainati», compresi i costi per ponteggi, smaltimento materiali, imposta di bollo e diritti per richiesta titoli abilitativi edilizi, tassa occupazione suolo pubblico per esecuzione lavori, ecc.
Rilascio attestazioni, asseverazioni e visto di conformità fiscale
Progettazione (perizie, sopralluoghi, APE pre e post ecc.)
Acquisto dei materiali
LIMITI DI SPESA
Isolamento Termico:
50.000 € edifici unifamiliari / unità immobiliari funzionalmente indipendenti
40.000 € edifici da 2 a 8 unità immobiliari
30.000 € edifici oltre 8 unità immobiliari
Impianti Centralizzati:
20.000 € edifici fino a 8 unità immobiliari (moltiplicato per il numero di unità dell’edificio)
15.000 € edifici oltre 8 unità (moltiplicato per il numero di unità dell’edificio)
Spese per smaltimento e bonifica impianto sostituito e sostituzione canna fumaria
Impianti Autonomi:
30.000 € per unità immobiliare
Comprese spese per smaltimento e bonifica impianto sostituito
Link utili
Il Decreto Rilancio 2020 con il D.L. n.34 del 19 Maggio 2020 art. 119 (pubblicato in gazzetta ufficiale n.128 il 19/05/2020), convertito in Legge dalla Legge n.77 del 17 Luglio 2020 (pubblicata in gazzetta ufficiale n.180 il 18/07/2020, so n.25), ha potenziato l'agevolazione fiscale esistente "ECOBONUS", con l'introduzione di una maxi detrazione, cosi detta Super Bonus fino al 110%, per specifici interventi volti al risparmio energetico.
L’art. 121 del succitato decreto, rende possibile la trasformazione delle detrazioni fiscali, Ecobonus "standard" o potenziato Superbonus al 110% e Bonus Casa, in:
- sconto in fattura (in alternativa al pagamento diretto all'impresa esecutrice dei lavori)
- cessione del credito (verso l'impresa esecutrice dei lavori o ad altri soggetti come istituti di credito, società finanziarie, assicurazioni ecc.)
La legge di bilancio n.160 del 27/12/2019, ha prorogato al 31 Dicembre 2020 la detrazione fiscale (dall’irpef o dall’ires) “ECOBONUS”, per gli interventi di riqualificazione energetica di immobili ad uso residenziale esistenti. E’ stata confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione fiscale e l'iter burocratico previsto, con importo massimo di detrazione, variabile a seconda dell'intervento.
Per i richiedenti “persone fisiche”, i pagamenti delle spese relative all'intervento devono essere effettuati, tramite bonifico (bancario o postale) "parlante", specifico per la detrazione fiscale Ecobonus o Bonus Casa.
La detrazione fiscale ECOBONUS 50% o 65% è prevista sia per soggetti privati che per le imprese ed è applicabile a specifici interventi.
La detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 50% o al 65%, percentuale di detraibilità che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto.
COMUNICAZIONE INTERVENTI ALL’ENEA
La trasmissione dati deve avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l'apposito portale.
Link utili:
Il Decreto Rilancio 2020 con il D.L. n.34 del 19 Maggio 2020 art. 119 (pubblicato in gazzetta ufficiale n.128 il 19/05/2020), convertito in Legge dalla Legge n.77 del 17 Luglio 2020 (pubblicata in gazzetta ufficiale n.180 il 18/07/2020, s.o n.25), ha potenziato l'agevolazione fiscale esistente "Ecobonus", con l'introduzione di una maxi detrazione, detta Super Bonus fino al 110%, per specifici interventi volti al risparmio energetico.
L'art. 121, rende possibile la trasformazione delle detrazioni fiscali, "BONUS CASA" o Ecobonus "standard" o potenziato Superbonus al 110%, in:
- sconto in fattura (in alternativa al pagamento diretto all'impresa esecutrice dei lavori)
- cessione del credito (verso l'impresa esecutrice dei lavori o ad altri soggetti come istituti di credito, società finanziarie, assicurazioni ecc.)
La legge di bilancio n.160 del 27/12/2019, ha prorogato al 31 Dicembre 2020 la detrazione fiscale (dall’irpef) “BONUS CASA”, per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (privati e condomini) per interventi effettuati su singole unità abitative e su parti comuni degli edifici residenziali (condomìni) esistenti.
L’agevolazione fiscale è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni edilizie, ma anche alle "opere finalizzate al risparmio energetico"
E’ stata confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione fiscale e l'iter burocratico previsto, con importo massimo pari a 96.000 € di spesa ammessa al beneficio per ciascuna unità immobiliare.
Per i richiedenti, i pagamenti delle spese relative all'intervento devono essere effettuati, tramite bonifico (bancario o postale) specifico ed appositamente previsto per le detrazioni fiscali.
COMUNICAZIONE INTERVENTI ALL'ENEA
Dal 21 novembre 2018 è stato introdotto l'obbligo (retroattivo per il 2018) di comunicare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l'apposito portale.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione 50% Bonus Casa.
Link utili: