Ampliamento dell'ambito applicativo:
Gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in funzione caso di demolizione e ricostruzione o riedificazione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica nella fascia A.
L'installazione di impianti Solari Fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Limiti di spesa diversificati per le Colonnine Elettriche
Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di Veicoli Elettrici negli edifici (articolo 16- ter -Dl 63/2013), anch'essi ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche), sono stati stabiliti tre differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:
2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno,
1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o condomini che installano al massimo otto colonnine.
1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o condomini che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.